IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
 Visto l'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
 Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 luglio 1996; 
 Acquisito il parere delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 1996; 
 Sulla proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                         Periodi di malattia 
 
  1. Dal 1°  gennaio  1997  il  riconoscimento  del  periodo  di  cui
all'art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e'
aumentato  nella  misura  di  due  mesi  ogni  tre   anni   fino   al
raggiungimento di ventiquattro  mesi,  per  eventi  verificatasi  nei
rispettivi periodi. 
  2.   Per   la   determinazione   della   contribuzione   figurativa
accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 
  3.  La   contribuzione   figurativa   e'   accreditata,   ai   fini
pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento. 
  4. Fermo restando quanto disposto  dall'art.  2,  comma  22,  della
legge 8 agosto  1995,  n.  335,  per  il  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
(INPS)  gli  oneri  restano   addebitati   alla   relativa   gestione
pensionistica. 
  5.  In  caso  di  malattia,  per  tutti  i  lavoratori  dipendenti,
ancorche' fruenti di retribuzione intera  o  ridotta,  i  periodi  di
assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai  fini
pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non  si  applica  ai
malati terminali. 
  6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 e' fatto obbligo ai datori
di  lavoro,  ove  non  gia'  tenuti,   di   comunicare   all'Istituto
previdenziale  cui  e'  iscritto   il   lavoratore   il   verificarsi
dell'evento malattia e la sua collocazione temporale, alle scadenze e
con le modalita' stabilite dall'Istituto medesimo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  29  giugno  1998,  n.  278,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Avvertenza: 
          Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Il comma 39 dell'art. 1 della legge 8 agosto  1995,  n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare) cosi' recita: 
            "39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
          Governo della  Repubblica  e'  delegato  ad  emanare  norme
          intese a riordinare  e  razionalizzare,  nell'ambito  delle
          vigenti risorse  finanziarie,  le  discipline  dei  diversi
          regimi   previdenziali   in   materia   di    contribuzione
          figurativa,   di   ricongiunzione,   di   riscatto   e   di
          prosecuzione volontaria nonche' a  conformarle  al  sistema
          contributivo di calcolo,  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
             a) armonizzazione,  con  riferimento  anche  ai  periodi
          massimi riconoscibili,  con  particolare  riferimento  alle
          contribuzioni figurative per i periodi di malattia,  per  i
          periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi  dell'art.
          31 della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive
          modificazioni, e degli articoli 3, comma 32,  e  11,  comma
          21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi  di
          maternita', revisione dei criteri di accredito  figurativo,
          in  costanza  di  rapporto   lavorativo,   escludendo   che
          l'anzianita'   contributiva   pregressa   ne    costituisca
          requisito essenziale; 
             b) conferma della copertura assicurativa prevista  dalla
          previgente disciplina per casi di disoccupazione; 
             c) previsione della copertura assicurativa, senza  oneri
          a carico dello Stato  e  secondo  criteri  attuariali,  dei
          periodi di interruzione del rapporto di  lavoro  consentiti
          da specifiche disposizioni per la  durata  massima  di  tre
          anni:  nei  casi  di  formazione  professionale,  studio  e
          ricerca e per le tipologie di inserimento nel  mercato  del
          lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti  da
          obblighi assicurativi,  nei  casi  di  lavori  discontinui,
          saltuari, precari e stagionali per i periodi  intercorrenti
          non coperti da tali obblighi assicurativi". 
          Note all'art. 1: 
            - L'art. 56, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre  1935,  n.  1827,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  aprile  1936,
          n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo  della
          previdenza sociale) e' il seguente: 
            "Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili  a
          richiesta dell'assicurato; 
             a) agli  effetti  del  diritto  alla  pensione  e  della
          determinazione della misura di questa; 
              1 (Omissis); 
              2 i  periodi  di  malattia  tempestivamente  accertata,
          indipendentemente dalla natura definitivamente  invalidante
          o  meno  dell'infermita',  purche'   complessivamente   non
          eccedano i dodici mesi". 
            -  L'art.  8  della  legge  23  aprile   1981,   n.   155
          (Adeguamento delle  strutture  e  delle  procedure  per  la
          liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti  di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica), cosi' recita: 
             "Art. 8. (Contributi figurativi). - Ai fini del  calcolo
          della   retribuzione   annua   pensionabile,   il    valore
          retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
          riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti  dalle
          disposizioni in vigore e'  determinato  sulla  media  delle
          retribuzioni settimanali percepite in  costanza  di  lavoro
          nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi  o,
          nell'anno  di  decorrenza  della  pensione,   nel   periodo
          compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
          stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse  le  retribuzioni
          settimanali percepite  in  misura  ridotta  per  uno  degli
          eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
          diritto all'accredito di contribuzione figurativa o  per  i
          trattamenti di integrazione salariale. 
            Nei  casi  in  cui   nell'anno   solare   non   risultino
          retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
          ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato  con
          riferimento all'anno solare immediatamente  precedente  nel
          quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di
          lavoro.   Per   i    periodi    anteriori    all'iscrizione
          nell'assicurazione   generale   obbligatoria   il    valore
          retributivo da attribuire e'  determinato  con  riferimento
          alla retribuzione percepita  nell'anno  solare  in  cui  ha
          inizio l'assicurazione. 
            Qualora in corrispondenza degli eventi di  cui  al  primo
          comma  sia  richiesto  il  riconoscimento   figurativo   ad
          integrazione  della  retribuzione,  la  media   retributiva
          dell'anno solare e' determinata escludendo la  retribuzioni
          settimanali percepite in misura ridotta.  In  tale  ipotesi
          ciascuna settimana  a  retribuzione  ridotta  e'  integrata
          figurativamente fino a concorrenza del  valore  retributivo
          riconoscibile, in caso di totale mancanza di  retribuzione,
          ai sensi dei precedenti commi. 
            I  periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e'   ammessa
          l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
          per  il  conseguimento  del  diritto  alla   pensione   per
          l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per  la
          determinazione della  sua  misura.  Per  detti  periodi  di
          contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla   base   della
          retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale. 
            Le somme occorrenti alla  copertura  della  contribuzione
          figurativa relativamente ai periodi  di  sospensione  e  di
          riduzione d'orario, per i quali e'  ammessa  l'integrazione
          salariale, sono versate, a carico della Cassa  integrazione
          guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
            Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati  necessari
          per il calcolo dei valori retributivi di cui ai  precedenti
          commi secondo criteri e modalita' stabiliti  dal  Consiglio
          di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale. 
            Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini   della
          determinazione dei requisiti contributivi per il diritto  a
          pensione  e  per  il  calcolo  della   retribuzione   annua
          pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
          e' pari a sei giornate. La retribuzione  da  calcolare  per
          ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi  dell'art.
          28 del decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile
          1968, n. 488, per l'anno  solare  in  cui  si  collocano  i
          periodi riconosciuti figurativamente. 
            In deroga a quanto previsto dal primo comma del  presente
          articolo ai lavoratori collocati in  aspettativa  ai  sensi
          dell'art.  31  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
          fini del calcolo  della  pensione  sono  commisurate  della
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta dall'interessato al momento del  collocamento  in
          aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione  alla
          dinamica salariale e di carriera della stessa  categoria  e
          qualifica. Per i lavoratori collocati  in  aspettativa  che
          non abbiano regolato mediante specifiche normative  interne
          o contrattuali il trattamento economico del  personale,  si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate dai contratti nazionali collettivi  di  lavoro  per
          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. 
            Restano ferme in  materia  le  disposizioni  dell'art.  1
          della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
          1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. 
            Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
          anche per il trasferimento  dei  contributi  figurativi  ad
          altri  enti  previdenziali  per  richieste  presentate  dai
          lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge". 
            - L'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n.  335,
          e' il seguente: 
            "22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sentite  le  organizzazioni  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi   intesi    all'armonizzazione    dei    regimi
          pensionistici   sostitutivi   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP  nonche'  dei
          regimi pensionistici operanti presso  l'Ente  nazionale  di
          previdenza ed assistenza per i lavoratori dello  spettacolo
          (ENPALS)   ed   altresi'   con   riferimento   alle   forme
          pensionistiche a carico del bilancio  dello  Stato  per  le
          categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo
          periodo, con l'osservanza dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
             a) determinazione delle basi contributive e pensionabili
          con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969,  n.
          153,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   con
          contestuale  ridefinizione  delle   aliquote   contributive
          tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella
          lettera b), delle esigenze  di  equilibrio  delle  gestioni
          previdenziali,   di   commisurazione   delle    prestazioni
          pensionistiche agli oneri  contributivi  sostenuti  e  alla
          salvaguardia delle prestazioni  previdenziali  in  rapporto
          con quella assicurate in applicazione dei commi da 6  a  16
          dell'art. 1; 
             b) revisione del sistema di  calcolo  delle  prestazioni
          secondo i principi di  cui  ai  citati  commi  da  6  a  16
          dell'art. 1; 
             c) revisione dei requisiti di accesso  alle  prestazioni
          secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli
          fissati da commi 19 a 23 dell'art. 1; 
             d) armonizzazione  dell'insieme  delle  prestazioni  con
          riferimento  alle  discipline  vigenti   nell'assicurazione
          generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
          motivate   da   effettive    e    rilevanti    peculiarita'
          professionali   e   lavorative   presenti    nei    settori
          interessati".